Corte di Giustizia UE | Respinto il ricorso di Eva Kaili

Corte di Giustizia UE Kaili

Corte di Giustizia UE causa T46/23 – Respinto il ricorso di Eva Kaili contro la richiesta del capo della Procura Europea e la decisione del Presidente del Parlamento Europeo. Il 15 dicembre 2022 Il Procuratore capo di EPPO Laura Kovesi aveva presentato una richiesta al Presidente del Parlamento Europeo – Roberta Metsola – di revoca dell’immunità parlamentare della ex Vice-Presidente del Parlamento Ue. Il Presidente del Parlamento Europeo decideva di deferire la Sig.ra Kaili alla Commissione degli Affari Legali del Parlamento Europeo. La Signora Kaili chiedeva al Tribunale dell’Unione europea di annullare sia la richiesta del Procuratore Capo Europeo sia la decisione del Presidente del Parlamento Europeo. Il 16 gennaio 2024 nel caso T-46/23 la Corte di Giustizia Ue dichiara tale ricorso irricevibile per non impugnabilità degli atti controversi.  La Corte precisa che tali atti “non contengono alcuna posizione definitiva né dell’EPPO riguardo all’indagine avviata nei confronti della sig.ra Kaili, né del Parlamento riguardo alla sua situazione giuridica”. Il comunicato ufficiale della Corte di Giustizia UE Ordine del Tribunale Generale nella Causa T-46/23 | Kaili contro il Parlamento e la Procura Europea Revoca dell’immunità parlamentare: respinta l’istanza di Eva Kaili contro la richiesta del Procuratore Capo Europeo e la decisione del Presidente del Parlamento Europeo In base a un’indagine riguardante la gestione degli emolumenti parlamentari, il Procuratore Capo Europeo, Laura Kövesi, ha presentato una richiesta il 15 dicembre 2022 al Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, per revocare l’immunità parlamentare di Eva Kaili, ex Vicepresidente del Parlamento Europeo. La signora Metsola ha deciso di annunciare tale richiesta durante la sessione plenaria del Parlamento e di riferirla alla Commissione degli Affari Giuridici. La signora Kaili chiede al Tribunale Generale dell’Unione Europea di annullare sia la richiesta del Procuratore Capo Europeo che la decisione del Presidente del Parlamento Europeo. Con il suo ordine, il Tribunale Generale respinge l’istanza presentata dalla signora Kaili come inammissibile nella sua interezza perché gli atti in questione non sono suscettibili di contestazione. La richiesta di revoca dell’immunità è una misura preliminare e necessaria per garantire l’efficacia delle indagini in cui l’immunità di una persona costituisce un ostacolo a un’indagine nei suoi confronti. Essa non comporta, di per sé, la revoca dell’immunità della signora Kaili e non è in grado di avere alcun impatto sui suoi diritti o obblighi. Il Tribunale Generale conclude che tali atti non contengono alcuna posizione definitiva né dell’EPPO riguardo all’indagine aperta nei confronti della signora Kaili, né del Parlamento riguardo alla sua situazione legale. Inoltre, essi non producono effetti legali vincolanti che possano influire sui suoi interessi provocando un cambiamento distintivo nella sua situazione legale. Il Tribunale Generale osserva che, fino a quando la decisione finale del Parlamento non sarà presa, la signora Kaili continua a beneficiare della protezione dei privilegi e delle immunità conferite dal diritto dell’UE. NOTA: Un’azione di annullamento mira all’annullamento di atti delle istituzioni dell’Unione Europea contrari al diritto dell’UE. Gli Stati membri, le istituzioni europee e gli individui possono, in determinate condizioni, presentare un’azione di annullamento dinanzi alla Corte di Giustizia o al Tribunale Generale. Se l’azione è fondata, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve colmare eventuali vuoti giuridici creati dall’annullamento dell’atto. NOTA: Un appello, limitato solo a questioni di diritto, può essere presentato dinanzi alla Corte di Giustizia contro la decisione del Tribunale Generale entro due mesi e dieci giorni dalla notifica della decisione. Condividi: Articoli Recenti

La Corte di Giustizia UE rafforza EPPO nelle indagini cross-border, ma resta aperta la questione della protezione dei diritti fondamentali

EPPO

(di Antonio Golino e di Giovanni Minucci) 1. Il caso “G.K. e altri” (causa C‑281/22) In data 21 dicembre 2023 la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è finalmente pronunciata sul tema del controllo giurisdizionale delle misure investigative transfrontaliere che, com’è evidente, ha un notevole impatto sul “processo decisionale rapido ed efficiente” delle indagini EPPO (cfr. 20° considerando del Regolamento EPPO). La sentenza della Corte di Lussemburgo era particolarmente attesa, giacché costituisce, da un lato, la prima decisione relativa sull’interpretazione del Regolamento istitutivo della Procura Europea e, dall’altro, concerne una questione “molto seria” la cui risoluzione segnerà, a parere dell’attuale Procuratore Europeo per l’Italia, Dott. Andrea Venegoni, “il futuro delle indagini transnazionali di EPPO” (cfr. A. Venegoni, Il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia (caso C-281/22): l’EPPO alla sua prima, importante, prova, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 12). Di seguito si espone, in sintesi, il caso concreto da cui trae origine l’arresto della Grande Sezione: 2. La Sentenza della Corte di Giustizia UE La Corte di Giustizia fondava il proprio iter motivazionale su un’interpretazione logica del regolamento EPPO, sacrificando parzialmente, come si vedrà nel prosieguo, il tenore letterale delle norme eurounitarie oggetto di rinvio pregiudiziale (artt. 31 e 32 Regolamento EPPO). In particolare, la Grande Sezione prendeva le mosse da due principi generali che rivestono “un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione”, ossia la fiducia reciproca e il riconoscimento reciproco fra Stati Membri: in sintesi, a parere della Corte, gli artt. 31 e 32 Regolamento EPPO sono stati introdotti allo scopo di agevolare e semplificare la cooperazione giudiziaria fra i paesi UE che, in tal modo, accettano “l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati Membri, anche quando l’attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa“. Infatti, se il legislatore dell’Unione ha inteso istituire un meccanismo che garantisca un alto grado di efficacia delle indagini transfrontaliere condotte da EPPO, esso deve essere raffrontabile, in termini di efficienza, alle procedure già previste nell’ambito del sistema europeo di cooperazione giudiziaria ex Direttiva 2014/41 in materia di ordine europeo d’indagine (OEI), provvedimento che viene esaminato nello Stato richiesto soprattutto per aspetti di carattere formale. Pertanto, utilizzando la normativa eurounitaria sull’ OEI come metro di paragone, la Grande Sezione statuiva che un’interpretazione degli artt. 31 e 32 Regolamento UE volta ad ammettere un vaglio sostanziale da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato Membro del PED incaricato di prestare assistenza, sfocerebbe “in un sistema meno efficace di quello istituito” dagli strumenti giuridici preesistenti, nuocendo “all’obiettivo perseguito dal medesimo regolamento“. Infatti, non solo verrebbe duplicato il controllo giurisdizionale per questioni di merito, ma, come corollario, l’autorità competente dello Stato Membro del PED incaricato di prestare assistenza dovrebbe effettuare uno scrutinio pieno dell’intero fascicolo “che dovrebbe esserle trasmesso dalle autorità dello Stato Membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso e, all’occorrenza, tradotto“. Peraltro, poiché le valutazioni sulla giustificazione e sull’adozione di una misura investigativa sono disciplinate ex art. 31, paragrafo 2, Regolamento EPPO dal diritto dello Stato Membro del PED incaricato del caso, l’autorità competente dello Stato Membro del PED incaricato di prestare assistenza non è chiaramente nella “posizione migliore rispetto all’autorità competente dello Stato Membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso per procedere a un siffatto esame alla luce del diritto di quest’ultimo Stato Membro” (cfr. Sentenza, punto 70). Pertanto, in conclusione, la Corte di Giustizia statuiva che: EPPO e la questione della protezione dei diritti fondamentali EPPO esce indubbiamente rafforzata all’esito della sentenza della Grande Sezione, in quanto potrà implementare misure investigative transfrontaliere:  (i) senza dover trasmettere e tradurre l’intero fascicolo procedimentale a favore del PED incaricato di prestare assistenza;  (ii) senza che l’eventuale autorità giudiziaria a cui il PED può essere tenuto legalmente a rivolgersi per ragioni autorizzative debba valutare profili di merito; e  (iii) senza che tali profili di merito possano validamente essere oggetto di impugnazione presso lo Stato Membro del PED incaricato di prestare assistenza. Inoltre, la Corte di Giustizia, dopo la sua prima pronuncia sul Regolamento n. 2017/1939, si candida a diventare, in prospettiva, uno dei migliori alleati di EPPO, aiutando quest’ultima ad implementare un’azione investigativa uniforme nei singoli Stati Membri ed a superare eventuali contrasti con le autorità nazionali. Tuttavia, a parere di chi scrive, la questione giuridica posta alla Corte di Lussemburgo resta ancora aperta rispetto alla tutela dei diritti fondamentali.  Infatti, come anticipato, l’interpretazione logica abbracciata dalla Grande Sezione ha posto parzialmente in ombra il dato letterale dell’art. 32 Regolamento n. 2017/1939 per cui “le formalità e le procedure espressamente indicate dal procuratore europeo delegato incaricato del caso” non devono entrare “in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato Membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza”. La Grande Sezione ha cercato di risolvere le problematiche connesse alla tutela dei principi fondamentali, imponendo “allo Stato Membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso” di “prevedere un controllo giurisdizionale preventivo sulle condizioni relative alla giustificazione e all’adozione di una misura investigativa assegnata, tenendo conto dei requisiti risultanti dalla Carta” di Nizza, soprattutto laddove siano adottate “misure investigative che comportano ingerenze gravi in tali diritti fondamentali, quali le perquisizioni di abitazioni private, le misure cautelari relative a beni personali e il congelamento di beni“. Tuttavia, l’obbligo per gli Stati Membri di dotarsi di un controllo giurisdizionale preventivo non è previsto dal Regolamento EPPO che, anzi, al paragrafo 3 dell’art. 31 contempla il vaglio autorizzativo delle competenti autorità giudiziarie solo se è “richiesto” dall’ordinamento degli Stati Membri coinvolti. Inoltre, a tenore dell’art. 32 Regolamento EPPO, i principi fondamentali meritevoli di tutela non sono solo quelli enunciati dalla Carta di Nizza, ma anche “i principi fondamentali del diritto dello Stato Membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza”. Bisogna, dunque, chiedersi se, alla luce della decisione della Corte di Giustizia UE, residuino degli spazi di tutela dei diritti fondamentali nell’ambito dell’ordinamento dello Stato Membro in cui la misura è eseguita. In tal senso, se, a parere della Grande Sezione, l’autorità giurisdizionale dello Stato Membro del PED incaricato di prestare assistenza non si trova

Presentato il primo Osservatorio nazionale della Procura Europea

Presentato il primo Osservatorio nazionale della Procura Europea Presentato il primo Osservatorio nazionale della Procura Europea che come obiettivo anche un’azione di divulgazione, approfondimento e conoscenza delle questioni Europee legale al “Nuovo” diritto penale Europeo. Scarica il file di presentazione “La nostra missione – spiegano i componenti del comitato scientifico – è monitorare la gestione dei finanziamenti europei predisponendo report periodici e guidare le aziende in questa nuova sfida europea, dove la formazione e le indagini preventive rappresentano gli strumenti principali per la tutela delle imprese”. La conferenza stampa si terrà presso lo studio legale Leone-Fell & C. sito in via della Libertà n.62 a Palermo e sarà trasmessa in diretta Facebook sulle pagine social dello studio.   Condividi: Articoli Recenti

Nasce la Eppo Academy per creare investigatori specializzati in tutti gli Stati membri partecipanti

Nasce la Eppo Academy per creare investigatori specializzati in tutti gli Stati membri partecipanti

Nasce la Eppo Academy per creare investigatori specializzati in tutti gli Stati membri partecipanti Cosa è la Eppo Academy e a cosa serve Il 27 settembre 2023 nasce l’ “EPPO Academy”. Sarà la Guardia di Finanza a coordinare dal 2024 una prima serie di corsi, segnando così l’inizio del programma di formazione EPPO diretto a creare investigatori specializzati in tutti gli Stati membri partecipanti.  Gli agenti delle forze dell’ordine selezionati dei 22 Stati membri partecipanti avranno l’opportunità di comprendere meglio come il loro lavoro confluisca in un’indagine transnazionale condotta dall’EPPO acquisendo una visione più approfondita dei mezzi esistenti per l’acquisizione e l’analisi delle prove e per l’individuazione dei crimini che ledono gli interessi finanziari dell’UE.   Il Procuratore Capo Europeo, Laura Codruța Kävesi, e il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, hanno firmato ieri un accordo (Italia/Lussemburgo, 27 settembre 2023) – La Procura europea (EPPO) e la Guardia di Finanza italiana (Guardia di Finanza) hanno lanciato “EPPO Academy”, un programma di formazione su misura. Il Procuratore Capo Europeo, Laura Codruța Kävesi, e il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, hanno firmato ieri un accordo di lavoro in tal senso.  Per fare la differenza in modo duraturo nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, la Procura europea ha bisogno di investigatori specializzati in tutti i 22 Stati membri.   Eppo Academy per colmare la mancanza di esperienza nelle indagini sui crimini finanziari che colpiscono il bilancio dell’UE Attualmente, nell’Unione Europea, c’è una generale mancanza di esperienza nelle indagini sui crimini finanziari che colpiscono il bilancio dell’UE in particolare.  L’obiettivo dell’Accademia EPPO è offrire a qualsiasi funzionario delle forze dell’ordine che lavori su casi EPPO l’opportunità di imparare dai migliori in qualsiasi campo pertinente alla competenza dell’EPPO. Concretamente, nel 2024, proporrà una prima serie di corsi di formazione sotto gli auspici della Guardia di Finanza, rinomata a livello mondiale.  L’EPPO continuerà ad arricchire l’offerta di corsi di formazione nell’ambito dell’Accademia EPPO e sta esplorando ulteriori esigenze e possibilità con i partner pertinenti nell’UE e oltre.   Condividi: Articoli Recenti

Accordo tra Procura Europea e UIF per contrastare maxi frodi e altri reati

Accordo tra Procura Europea e UIF per contrastare maxi frodi e altri reati Importante accordo tra UIF (l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia) e la Procura Europea per il contrasto delle maxi frodi e degli altri reati di competenza di EPPO. Il 10 giugno 2023 è stato raggiunto un importante accordo tra l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) e la Procura Europea (EPPO) attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per agevolare la collaborazione e il supporto nelle analisi delle frodi dell’Iva. Da chi è stato sottoscritto questo nuovo protocollo Il protocollo – sottoscritto dal Vice-procuratore Capo Europeo Danilo Ceccarelli e dal Direttore della UIF Claudio Clemente – disciplina lo scambio di informazioni reciproco prevedendo che i flussi informativi transitino tramite il sistema informatico della UIF dedicato alla gestione degli scambi di informazioni con l’autorità giudiziaria e con le UIF estere (Safe). Che scopo ha la collaborazione con EPPO La collaborazione con EPPO ha lo scopo di “fronteggiare efficacemente le sempre più sofisticate minacce della criminalità economica in danno degli interessi finanziari dell’Unione Condividi: Articoli Recenti

Frodi su fondi UE per la percezione di contributi per l’emergenza Covid-19

Frodi su fondi UE per la percezione di contributi per l’emergenza Covid-19 Il Procuratore Europeo può indagare su tutti i reati che ledono gli interessi finanziari e il bilancio Ue senza alcuna limitazione in ordine ai limiti edittali.  Con sentenza N. 8963 del 2023 la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Procuratore Europeo Delegato è competente ad indagare e avanzare richiesta di misura cautelare reale in ordine a qualsiasi reato di cui alla Direttiva (UE) 2017/1371. Il Procuratore Europeo Delegato di Palermo avanzava richiesta di misura cautelare al GIP di Ragusa nei confronti di un indagato che avrebbe indebitamente percepito un finanziamento agevolato previsto per sostenere gli imprenditori a causa dell’emergenza Covid-19 dichiarando falsamente l’assenza di cause di esclusione previste dal D.lgs 50/2016. Il Tribunale di Appello Cautelare di Ragusa -confermando il provvedimento del 14 luglio 2022 dirigetto emesso dal GIP – rigettava la richiesta di misura cautelare reale avanzata dal Procuratore Europeo Delegato di Palermo perché ritenuto non legittimato in quanto il reato per il quale veniva richiesta la misura cautelare non rientrava – per limiti edittali- all’interno di quelli di competenza del Procuratore Europeo Delegato. Il Procuratore Europeo Delegato ricorreva in Cassazione avverso tale ordinanza per violazione di legge, in relazione agli artt. 321c.p.p., 322-ter c.p. 13 e 30 del Regolamento (UE) 2017/1939 e la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso. L’art. 30 del Regolamento UE non prevedendo limitazioni edittali alla richiesta di emissione di misure cautelari, introduce una competenza generale per materia della Procura Europea Delegata in ordine alle indagini aventi ad oggetto tutti i reati “che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371”… “la richiamata direttiva, aventi ad oggetto le disposizioni concernenti la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, fa riferimento, all’art. 2 al perseguimento penale di tutti i reati che toccano quegli interessi finanziari o che attengono ai bilanci dell’Unione o dei suoi organismi e istituzioni, senza alcuna limitazione in relazione ad eventuali limiti edittali di pena”. Condividi: Articoli Recenti