La lotta europea al riciclaggio: in Italia ce ne siamo accorti?

La lotta europea al riciclaggio: in Italia ce ne siamo accorti? L’AMLA, Anti Money Laundering Authority, è l’Autorità Europea per la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo istituita con il recente Regolamento 1620/2024 del 31/5/2024 nell’ambito di un pacchetto di interventi di ampio respiro in materia attuato con la direttiva 1640/2024, relativa ai meccanismi che gli Stati Membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e con il Regolamento 1624/2024 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo . Si tratta di un nuovo, rilevante attore nel panorama europeo destinato ad operare a stretto contatto con la Procura Europea (EPPO) che, a dispetto dell’impatto che potrà avere nel c.d. penale finanziario, pare tuttavia passato paradossalmente in sordina, tenuto conto di quanto poco se ne è sinora discusso, quantomeno in Italia. La stessa creazione di tale Autorità dà la misura di come l’Unione Europea stia premendo sull’acceleratore della tutela dei propri interessi finanziari dai fenomeni di riciclaggio, tutela già affidata ad uno specifico mandato dell’EPPO a radicare la propria competenza ad indagare in materia (cfr. art. 4 della c.d. Direttiva PIF); ulteriormente rafforzata dall’istituzione – in seno ad essa, dal 2022 – dell’ARMLAB, vale a dire del Comitato consultivo per il recupero dei beni e in materia di riciclaggio, e soprattutto – nel 2015 – dall’istituzione delle FIU, Unità di Informazione Finanziaria indipendenti che operano a livello nazionale per raccogliersi ed analizzare le segnalazioni da parte dei soggetti obbligati relativamente a transazioni sospette, nonché dei dati trasmessigli dalle Autorità di Vigilanza (vd. La Banca d’Italia). L’AMLA si inserisce, pertanto, a chiusura di questo sistema di controllo, effettuando una supervisione diretta su enti creditizi e finanziari che operano in settori ad alto rischio ed indiretta – ma particolarmente incisiva – sulle attività delle Autorità di Vigilanza nazionali, potendo contare su di un variegato armamentario fatto di poteri decisionali vincolanti, di indirizzo ed ispettivi; possibilità di emanare sanzioni amministrative; possibilità di avvalersi del braccio operativo delle FIU nonché di un intenso coordinamento/ scambio di informazioni proprio con la EPPO.  Di particolare interesse, il compito affidato all’AMLA di curare una banca dati aggiornata contenente tutta una serie informazioni finanziarie che avrà recepito per metterle a disposizione, in via riservata, alle autorità di vigilanza e ad altre autorità nazionali ed internazionali che operano nel settore finanziario. Con che risvolti, è ancora tutto da stabilire: specie a considerare che tali informazioni possono includere, addirittura, anche solo dei sospetti che siano state compiute operazioni di riciclaggio o che sia stato commesso un tale reato o che esista un maggiore rischio a tale riguardo in relazione ad un soggetto obbligato (cfr. art. 11 n.4, 2°co., del Regolamento AMLA) e che di esse, proprio perché rese in via riservata, non è dato ancora comprendere quale uso si possa/ non si possa fare. Altro aspetto problematico all’orizzonte è quello relativo a possibili sovrapposizioni tra le sanzioni irrogate da parte dell’AMLA e le sanzioni penali comminate all’esito di processi penali per gli stesi fatti. Le sanzioni AMLA potrebbero infatti essere considerate afflittive ai sensi della giurisprudenza Engel della CEDU e dunque porsi in rapporto di ne bis in idem con quelle giudiziarie, tanto più che i procedimenti penali correlativi potrebbero addirittura avere la loro scaturigine proprio nelle medesime informazioni recepite ed analizzate (con quale possibilità di approfondimento d’indagine, è tutto ancora da capire) dall’AMLA stessa, stante lo specifico obbligo che incombe in capo a quest’ultima di riferire alla EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza (cfr. considerando 48 del Regolamento AMLA). In conclusione, l’AMLA – specie in coordinamento con la EPPO e le FIU – si prospetta come un potente strumento nella lotta ai sistemi di criminalità finanziaria che attentino al bilancio UE, finalizzata ad operare secondo il classico metodo-Falcone “follow the money”. Numerose le incertezze operative che come sempre si prospettano in casi del genere: evidente che a tale pacchetto europeo dovranno seguire le opportune norme di coordinamento interne ai paesi membri; certo è che l’Italia dovrà farci i conti molto presto, trovandosi al centro del mirino in quanto prima per danni al bilancio dell’Unione, peraltro anche in ragione del fatto che le frodi ai fondi UE paiono essere diventati il nuovo core-business del crimine organizzato. Non è certo un caso, a tal proposito, che sia in corso un progressivo, per certi versi inevitabile rafforzamento della cooperazione tra la EPPO e la DDA sicché sarà bene che gli operatori del diritto – avvocati in primis – si attrezzino per tempo ad operare in un contesto sempre più complesso, i cui confini travalicano ampiamente il proprio foro non solo territoriale ma nazionale.   Irene Lepre Condividi: Articoli Recenti