Maxi Frode UE – 600 Milioni sui fondi PNRR
Maxi Frode UE per 600 milioni di Euro – 23 Arresti Nell’ambito dell’ultima Maxi Frode UE, sono state emesse 23 misure cautelari dal GIP del tribunale di Roma su richiesta del (PED) Procuratore Europeo Delegato, Dott.ssa Donata Patricia Costa dell’EPPO di Venezia. “Per la realizzazione della Maxi-Frode ci sarebbe stato un sodalizio criminale con il coinvolgimento di svariati prestanome e l’ausilio di quattro professionisti”, spiega la Guardia di Finanza, che avrebbe preso di mira i fondi del PNRR nell’ambito della digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo. Ad insospettire gli inquirenti sarebbero state oltre 100 segnalazioni di operazioni sospette (provenienti anche da Financial Intelligence Unit estere) collegate agli indagati che, assieme ai riscontri raccolti attraverso acquisizioni documentali e indagini bancarie, avrebbero consentito d individuare i presunti autori della Maxi Frode UE. La Guardia di Finanza evidenzia che era stato messo in piedi un “raffinato apparato di riciclaggio e autoriciclaggio” degli ingenti profitti illeciti attraverso un complesso reticolato di società fittiziecostituite anche in Austria, Slovacchia e Romania. Gli indagati si sarebbero avvalsi anche dell’utilizzo di Software di intelligenza artificiale (AI) peraumentare la velocità di produzione di documenti falsi per occultare e proteggere l’illegale business da eventuali controlli e per trovare nuove modalità di monetizzazione dei crediti inesistenti. Il rapporto annuale EPPO aveva già evidenziato questi pericoli Il Rapporto annuale EPPO 2023, (pubblicato l’1 Marzo 2024), aveva già evidenziato ben 1.927indagini, con un impatto finanziario stimato per il bilancio UE che supera i 19,2 miliardi di euro, registrando un aumento superiore al 50% rispetto all’anno precedente. Dal report è emerso che l’Italia è prima per le indagini avviate sui finanziamenti legati al NextGenerationEU: ben 179 su un totale di 206 inchieste attive alla fine del 2023. Le indagini EPPO hanno portato al rinvio a giudizio di 256 individui e al congelamento di beni per un valore complessivo di 395,3 milioni di euro. Una panoramica dell’attività giudiziaria mette in luce la gestione di 98 procedimenti in corso, 22 sentenze di primo grado di cui 17 già definitive,13 condanne e 4 assoluzioni. Condividi: Articoli Recenti
Pfizergate EPPO indaga su un affare da 20 miliardi di euro
Pfizergate EPPO indaga su un affare da 20 miliardi di euro Negli ultimi mesi gli investigatori della Procura europea hanno preso il posto dei procuratori belgi nelle indagini sulle accuse di illecito penale in relazione alle trattative sui vaccini per il Covid-19 tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla. L’accordo con Pfizer nel 2021 -negoziato da von der Leyen aveva sollevato non poche perplessità data l’enorme quantità di vaccini acquistati. Politico ha rivelato alla fine dello scorso anno che c’erano almeno 4 miliardi di euro di dosi sprecate. Da allora il contratto per il vaccino con Pfizer è stato rinegoziato. L’indagine – che è stata originariamente aperta dalle autorità giudiziarie belghe nella città di Liegi all’inizio del 2023 dopo una denuncia penale presentata dal lobbista locale Frédéric Baldan- riporta Politico, sono per “interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di Sms, corruzione e conflitto di interessi“. Successivamente si sono aggiunte altre due denunce dei governi ungherese e polacco. In New York Times, che per primo aveva rivelato la vicenda, ha avviato a sua volta una causa parallela contro la Commissione dopo che questa si era rifiutata di rivelare il contenuto dei messaggi in seguito ad una richiesta di accesso ai documenti. Questi nuovi sviluppi arrivano mentre von der Leyen cerca di ottenere un secondo mandato alla guida della Commissione Ue, che finora si è rifiutata di rivelare il contenuto degli sms e addirittura di confermarne (o smentirne) l’esistenza. Condividi: Articoli Recenti Contattaci
Pubblicato il Rapporto Annuale Procura Europea EPPO 2023
Pubblicato il Rapporto annuale della Procura Europea EPPO per il 2023 Il Rapporto annuale della Procura europea (EPPO) per l’anno 2023, reso pubblico in data 1 Marzo 2024, presenta una rassegna dettagliata delle attività investigative svolte. Al 31 dicembre 2023, l’EPPO ha documentato la conduzione di 1.927 indagini in corso, con un impatto finanziario stimato per il bilancio dell’Unione Europea che supera i 19,2 miliardi di euro. Inoltre, sono stati emessi 139 rinvii a giudizio, registrando un aumento superiore al 50% rispetto all’anno precedente. Le richieste di congelamento di beni presentate e concesse dai giudici ammontano a 1,5 miliardi di euro, evidenziando un aumento significativo rispetto al 2022. Italia al primo posto per indagini e danni economici Per quanto concerne l’Italia, il rapporto rivela che sono state avviate 618 indagini, di cui 160 caratterizzate da una componente transnazionale. L’Italia è prima anche per le indagini avviate sui finanziamenti legati al NextGenerationEU: ben 179 su un totale di 206 inchieste attive alla fine del 2023. Le indagini EPPO hanno portato al rinvio a giudizio di 256 individui e al congelamento di beni per un valore complessivo di 395,3 milioni di euro. Una panoramica dell’attività giudiziaria mette in luce la gestione di 98 procedimenti in corso, 22 sentenze di primo grado di cui 17 già definitive, 13 condanne e 4 assoluzioni. Immagine estrapolata dal Rapporto EPPO 2023 Condividi: Articoli Recenti
Nasce AMLA | Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
AMLA a Francoforte – Dal 2025 sarà attiva una nuova autorità europea Il 22 febbraio 2024 è stata individuata la sede della nuova autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che sarà Francoforte. L’AMLA, ovvero l’autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, avrà sede a Francoforte, avrà più di 400 dipendenti e inizierà a lavorare dal 2025. Si aggiunge un altro importantissimo tassello nella creazione e rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno del territorio degli Stati europei. L’Italia, che pure aveva candidato Roma come possibile sede, perde quindi un’altra opportunità di ospitare un’importante agenzia europea, dopo che nel 2017 Amsterdam fu preferita a Milano come nuova sede dell’agenzia del farmaco Ema. AMLA disporrà di poteri di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati ad alto rischio nel settore finanziario. Vista la natura transfrontaliera della criminalità finanziaria, la nuova Autorità rafforzerà l’efficienza del quadro di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) creando un meccanismo integrato con i supervisori nazionali nel settore finanziario e non coordinando le unità di informazione finanziaria negli Stati membri. Oltre ai poteri di supervisione e al fine di garantire la conformità, in caso di violazioni gravi, sistematiche o ripetute di obblighi direttamente applicabili, l’Autorità imporrà sanzioni pecuniarie ai soggetti obbligati selezionati. “Supervisionerà le entità finanziarie più rischiose, sorveglierà il settore non finanziario e svolgerà un ruolo cruciale nell’impedire agli evasori di eludere le sanzioni finanziarie mirate”, ha spiegato il commissario europea per i Servizi finanziari Mairead McGuinness sottolineando che, in base ad una recente riforma, nuove categorie di aziende saranno coperte dalle regole comuni, come le squadre di calcio. Condividi: Articoli Recenti
Presentazione del corso sulla Procura Europea (EPPO) alla Lumsa
Abbiamo presentato il corso sulla Procura Europea (EPPO) alla Lumsa.
La Corte di Giustizia UE rafforza EPPO nelle indagini cross-border, ma resta aperta la questione della protezione dei diritti fondamentali
(di Antonio Golino e di Giovanni Minucci) 1. Il caso “G.K. e altri” (causa C‑281/22) In data 21 dicembre 2023 la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è finalmente pronunciata sul tema del controllo giurisdizionale delle misure investigative transfrontaliere che, com’è evidente, ha un notevole impatto sul “processo decisionale rapido ed efficiente” delle indagini EPPO (cfr. 20° considerando del Regolamento EPPO). La sentenza della Corte di Lussemburgo era particolarmente attesa, giacché costituisce, da un lato, la prima decisione relativa sull’interpretazione del Regolamento istitutivo della Procura Europea e, dall’altro, concerne una questione “molto seria” la cui risoluzione segnerà, a parere dell’attuale Procuratore Europeo per l’Italia, Dott. Andrea Venegoni, “il futuro delle indagini transnazionali di EPPO” (cfr. A. Venegoni, Il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia (caso C-281/22): l’EPPO alla sua prima, importante, prova, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 12). Di seguito si espone, in sintesi, il caso concreto da cui trae origine l’arresto della Grande Sezione: 2. La Sentenza della Corte di Giustizia UE La Corte di Giustizia fondava il proprio iter motivazionale su un’interpretazione logica del regolamento EPPO, sacrificando parzialmente, come si vedrà nel prosieguo, il tenore letterale delle norme eurounitarie oggetto di rinvio pregiudiziale (artt. 31 e 32 Regolamento EPPO). In particolare, la Grande Sezione prendeva le mosse da due principi generali che rivestono “un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione”, ossia la fiducia reciproca e il riconoscimento reciproco fra Stati Membri: in sintesi, a parere della Corte, gli artt. 31 e 32 Regolamento EPPO sono stati introdotti allo scopo di agevolare e semplificare la cooperazione giudiziaria fra i paesi UE che, in tal modo, accettano “l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati Membri, anche quando l’attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa“. Infatti, se il legislatore dell’Unione ha inteso istituire un meccanismo che garantisca un alto grado di efficacia delle indagini transfrontaliere condotte da EPPO, esso deve essere raffrontabile, in termini di efficienza, alle procedure già previste nell’ambito del sistema europeo di cooperazione giudiziaria ex Direttiva 2014/41 in materia di ordine europeo d’indagine (OEI), provvedimento che viene esaminato nello Stato richiesto soprattutto per aspetti di carattere formale. Pertanto, utilizzando la normativa eurounitaria sull’ OEI come metro di paragone, la Grande Sezione statuiva che un’interpretazione degli artt. 31 e 32 Regolamento UE volta ad ammettere un vaglio sostanziale da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato Membro del PED incaricato di prestare assistenza, sfocerebbe “in un sistema meno efficace di quello istituito” dagli strumenti giuridici preesistenti, nuocendo “all’obiettivo perseguito dal medesimo regolamento“. Infatti, non solo verrebbe duplicato il controllo giurisdizionale per questioni di merito, ma, come corollario, l’autorità competente dello Stato Membro del PED incaricato di prestare assistenza dovrebbe effettuare uno scrutinio pieno dell’intero fascicolo “che dovrebbe esserle trasmesso dalle autorità dello Stato Membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso e, all’occorrenza, tradotto“. Peraltro, poiché le valutazioni sulla giustificazione e sull’adozione di una misura investigativa sono disciplinate ex art. 31, paragrafo 2, Regolamento EPPO dal diritto dello Stato Membro del PED incaricato del caso, l’autorità competente dello Stato Membro del PED incaricato di prestare assistenza non è chiaramente nella “posizione migliore rispetto all’autorità competente dello Stato Membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso per procedere a un siffatto esame alla luce del diritto di quest’ultimo Stato Membro” (cfr. Sentenza, punto 70). Pertanto, in conclusione, la Corte di Giustizia statuiva che: EPPO e la questione della protezione dei diritti fondamentali EPPO esce indubbiamente rafforzata all’esito della sentenza della Grande Sezione, in quanto potrà implementare misure investigative transfrontaliere: (i) senza dover trasmettere e tradurre l’intero fascicolo procedimentale a favore del PED incaricato di prestare assistenza; (ii) senza che l’eventuale autorità giudiziaria a cui il PED può essere tenuto legalmente a rivolgersi per ragioni autorizzative debba valutare profili di merito; e (iii) senza che tali profili di merito possano validamente essere oggetto di impugnazione presso lo Stato Membro del PED incaricato di prestare assistenza. Inoltre, la Corte di Giustizia, dopo la sua prima pronuncia sul Regolamento n. 2017/1939, si candida a diventare, in prospettiva, uno dei migliori alleati di EPPO, aiutando quest’ultima ad implementare un’azione investigativa uniforme nei singoli Stati Membri ed a superare eventuali contrasti con le autorità nazionali. Tuttavia, a parere di chi scrive, la questione giuridica posta alla Corte di Lussemburgo resta ancora aperta rispetto alla tutela dei diritti fondamentali. Infatti, come anticipato, l’interpretazione logica abbracciata dalla Grande Sezione ha posto parzialmente in ombra il dato letterale dell’art. 32 Regolamento n. 2017/1939 per cui “le formalità e le procedure espressamente indicate dal procuratore europeo delegato incaricato del caso” non devono entrare “in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato Membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza”. La Grande Sezione ha cercato di risolvere le problematiche connesse alla tutela dei principi fondamentali, imponendo “allo Stato Membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso” di “prevedere un controllo giurisdizionale preventivo sulle condizioni relative alla giustificazione e all’adozione di una misura investigativa assegnata, tenendo conto dei requisiti risultanti dalla Carta” di Nizza, soprattutto laddove siano adottate “misure investigative che comportano ingerenze gravi in tali diritti fondamentali, quali le perquisizioni di abitazioni private, le misure cautelari relative a beni personali e il congelamento di beni“. Tuttavia, l’obbligo per gli Stati Membri di dotarsi di un controllo giurisdizionale preventivo non è previsto dal Regolamento EPPO che, anzi, al paragrafo 3 dell’art. 31 contempla il vaglio autorizzativo delle competenti autorità giudiziarie solo se è “richiesto” dall’ordinamento degli Stati Membri coinvolti. Inoltre, a tenore dell’art. 32 Regolamento EPPO, i principi fondamentali meritevoli di tutela non sono solo quelli enunciati dalla Carta di Nizza, ma anche “i principi fondamentali del diritto dello Stato Membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza”. Bisogna, dunque, chiedersi se, alla luce della decisione della Corte di Giustizia UE, residuino degli spazi di tutela dei diritti fondamentali nell’ambito dell’ordinamento dello Stato Membro in cui la misura è eseguita. In tal senso, se, a parere della Grande Sezione, l’autorità giurisdizionale dello Stato Membro del PED incaricato di prestare assistenza non si trova