La lotta europea al riciclaggio: in Italia ce ne siamo accorti?
La lotta europea al riciclaggio: in Italia ce ne siamo accorti? L’AMLA, Anti Money Laundering Authority, è l’Autorità Europea per la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo istituita con il recente Regolamento 1620/2024 del 31/5/2024 nell’ambito di un pacchetto di interventi di ampio respiro in materia attuato con la direttiva 1640/2024, relativa ai meccanismi che gli Stati Membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e con il Regolamento 1624/2024 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo . Si tratta di un nuovo, rilevante attore nel panorama europeo destinato ad operare a stretto contatto con la Procura Europea (EPPO) che, a dispetto dell’impatto che potrà avere nel c.d. penale finanziario, pare tuttavia passato paradossalmente in sordina, tenuto conto di quanto poco se ne è sinora discusso, quantomeno in Italia. La stessa creazione di tale Autorità dà la misura di come l’Unione Europea stia premendo sull’acceleratore della tutela dei propri interessi finanziari dai fenomeni di riciclaggio, tutela già affidata ad uno specifico mandato dell’EPPO a radicare la propria competenza ad indagare in materia (cfr. art. 4 della c.d. Direttiva PIF); ulteriormente rafforzata dall’istituzione – in seno ad essa, dal 2022 – dell’ARMLAB, vale a dire del Comitato consultivo per il recupero dei beni e in materia di riciclaggio, e soprattutto – nel 2015 – dall’istituzione delle FIU, Unità di Informazione Finanziaria indipendenti che operano a livello nazionale per raccogliersi ed analizzare le segnalazioni da parte dei soggetti obbligati relativamente a transazioni sospette, nonché dei dati trasmessigli dalle Autorità di Vigilanza (vd. La Banca d’Italia). L’AMLA si inserisce, pertanto, a chiusura di questo sistema di controllo, effettuando una supervisione diretta su enti creditizi e finanziari che operano in settori ad alto rischio ed indiretta – ma particolarmente incisiva – sulle attività delle Autorità di Vigilanza nazionali, potendo contare su di un variegato armamentario fatto di poteri decisionali vincolanti, di indirizzo ed ispettivi; possibilità di emanare sanzioni amministrative; possibilità di avvalersi del braccio operativo delle FIU nonché di un intenso coordinamento/ scambio di informazioni proprio con la EPPO. Di particolare interesse, il compito affidato all’AMLA di curare una banca dati aggiornata contenente tutta una serie informazioni finanziarie che avrà recepito per metterle a disposizione, in via riservata, alle autorità di vigilanza e ad altre autorità nazionali ed internazionali che operano nel settore finanziario. Con che risvolti, è ancora tutto da stabilire: specie a considerare che tali informazioni possono includere, addirittura, anche solo dei sospetti che siano state compiute operazioni di riciclaggio o che sia stato commesso un tale reato o che esista un maggiore rischio a tale riguardo in relazione ad un soggetto obbligato (cfr. art. 11 n.4, 2°co., del Regolamento AMLA) e che di esse, proprio perché rese in via riservata, non è dato ancora comprendere quale uso si possa/ non si possa fare. Altro aspetto problematico all’orizzonte è quello relativo a possibili sovrapposizioni tra le sanzioni irrogate da parte dell’AMLA e le sanzioni penali comminate all’esito di processi penali per gli stesi fatti. Le sanzioni AMLA potrebbero infatti essere considerate afflittive ai sensi della giurisprudenza Engel della CEDU e dunque porsi in rapporto di ne bis in idem con quelle giudiziarie, tanto più che i procedimenti penali correlativi potrebbero addirittura avere la loro scaturigine proprio nelle medesime informazioni recepite ed analizzate (con quale possibilità di approfondimento d’indagine, è tutto ancora da capire) dall’AMLA stessa, stante lo specifico obbligo che incombe in capo a quest’ultima di riferire alla EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza (cfr. considerando 48 del Regolamento AMLA). In conclusione, l’AMLA – specie in coordinamento con la EPPO e le FIU – si prospetta come un potente strumento nella lotta ai sistemi di criminalità finanziaria che attentino al bilancio UE, finalizzata ad operare secondo il classico metodo-Falcone “follow the money”. Numerose le incertezze operative che come sempre si prospettano in casi del genere: evidente che a tale pacchetto europeo dovranno seguire le opportune norme di coordinamento interne ai paesi membri; certo è che l’Italia dovrà farci i conti molto presto, trovandosi al centro del mirino in quanto prima per danni al bilancio dell’Unione, peraltro anche in ragione del fatto che le frodi ai fondi UE paiono essere diventati il nuovo core-business del crimine organizzato. Non è certo un caso, a tal proposito, che sia in corso un progressivo, per certi versi inevitabile rafforzamento della cooperazione tra la EPPO e la DDA sicché sarà bene che gli operatori del diritto – avvocati in primis – si attrezzino per tempo ad operare in un contesto sempre più complesso, i cui confini travalicano ampiamente il proprio foro non solo territoriale ma nazionale. Irene Lepre Condividi: Articoli Recenti
Forum Shopping For Evidence – Il percorso del Cavallo
Forum Shopping For Evidence – Il percorso del Cavallo Il c.d. trojan horse – captatore informatico inoculato direttamente sul cellulare dell’indagato attraverso un virus ed attivato da remoto – è senz’altro la misura investigativa più pervasiva della privacy che oggi la tecnologia consenta agli inquirenti di utilizzare, risolvendosi in un vero e proprio sistema di sorveglianza elettronica a distanza in grado di raccogliere dati relativi alla persona a trecentosessanta gradi; dati il cui filtro della valutazione di utilità ai fini di indagine si pone perciò necessariamente a valle piuttosto che a monte della raccolta medesima. In Italia il cavallo di Troia ha avuto un successo clamoroso ed è entusiasticamente adoperato con una certa larghezza a dispetto del suo intrinseco carattere di extrema ratio investigativa: un processo di progressiva normalizzazione già sperimentato ed anzi ormai del tutto compiuto per le intercettazioni telefoniche d’antan. D’altronde non esiste nel nostro Paese una normativa specifica di tale strumento, restando la suaregolamentazione – con buona pace della prevedibilità – affidata ad un guazzabuglio pressoché inestricabile di pochi e slabbrati limiti legali; precedenti giurisprudenziali fondati per analogia ovvero dissomiglianza sempre e comunque sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche a dispetto del carattere ontologicamente diverso tra i due strumenti in questione; best practices maturate in corsa dalle varie Procure territoriali; infine, sporadici quanto contraddittori agganci al diritto comunitario. Sta di fatto che la natura immateriale del malaware tende a superare agevolmente i confini territoriali disegnati sulla carta e con essi la correlativa sovranità degli Stati; basti pensare che sin dal 2020 la Cassazione ha sdoganato la possibilità di procedere ad operazioni di intercettazione all’estero a partire da trojan inoculati in Italia senza la necessità di richiedere rogatorie internazionali, tutto sul presupposto che l’ineffabile captatore possa ritenersi legato al server sito nelle procure italiane come un palloncino col filo: un ragionamento ben poco aderente alla realtà della natura ormai immateriale anche dei server medesimi, di fatto tutti in cloud a dispetto della collocazione fisica dei loro macchinari di mero appoggio. Si tratta di un vero e proprio trend; basti considerare che lo stesso Regolamento 2023/1543, nell’introdurre gli ordini europei di conservazione/di produzione di prove elettroniche, ha bypassato la necessità, per leautorità inquirenti del paese richiedente tali ordini, di rivolgersi alle autorità giudiziarie dello stato di esecuzione, prevedendo che gli stessi – a determinate condizioni – possano essere inoltrati direttamente ai provider di servizi del paese di esecuzione. Insomma la dematerializzazione dei dati, oltre che ad una condivisione delle informazioni private tra organi inquirenti dei paesi comunitari più agevole, porta con sé anche l’oggettiva difficoltà di discernere, di volta in volta, i regimi giuridici e le garanzie applicabili.L’abuso – specie con sistemi di indagine particolarmente intrusivi – è dietro l’angolo. Lo ha evidenziato con una certa chiarezza la PEGA 5 – Commissione del Parlamento Europeo deputata alla verifica di come i Paesi dell’Unione utilizzino gli spyware – che nel report finale del 22 maggio 2023, preso preliminarmente atto della mancanza della benché minima volontà di collaborare a fornire informazioni da parte degli Stati Membri, ha poi concluso che tali strumenti investigativi – tra cui, nello specifico, anche quelli forniti da società di servizi che operano con le Procure italiane – sono stati usati non solo per motivi leciti ma anche illeciti quali monitorare ed attaccare dissidenti politici, giornalisti ed attivisti per i diritti umani. Un campanello di allarme che non pare abbia raccolto l’interesse che meritava né da parte delle Istituzioni Comunitarie, né da parte dei media. E’ in tale contesto che penso sia interessante leggere oggi le prerogative della Procura Europea (EPPO) in tema di raccolta transnazionale della prova elettronica. Più in particolare l’art. 31 del Regolamento 2017/1939 8 prevede che allorquando la misura investigativa vada eseguita in un Paese diverso da quello di partenza del Procuratore Europeo Delegato (PED) del caso, essa debba essere assunta in conformità del diritto del paese in cui la misura è eseguita. Si tratta di una regola in controtendenza col progressivo sfaldamento dei confini di sovranità giuridica visto prima o, in realtà, della massima espressione di tale sfaldamento? E’ già stato ampiamente rilevato come EPPO, sia pur a determinate condizioni, possa scegliere diincardinare le indagini in un Paese di comodo, vale a dire che presenti minori garanziegiuridiche/trattamenti sanzionatori più severi/condizioni più agevoli per richiedere misure cautelari o reali, etc.: è il fenomeno del c.d. forum shopping. Ebbene, il fatto di poter applicare anche da un altro Paese le regole giuridiche del Paese in cui si esegue la misura investigativa pare offrire ai Procuratori Europei Delegati un ulteriore, potentissimo strumento: il c.d. forum shopping for evidence, vale a dire la possibilità di selezionare anche un altro paese – diverso da quello cui incardinare le indagini – dove eseguire le misure investigative secondo criteri meno rigidi: un mix esplosivo che pone non pochi problemi a chi dovrà poi farsi carico della difesa dei diritti degli inquisiti, specie quando le misure in questione sono le più intrusive esistenti. E il pensiero ritorna, inevitabilmente, al cavallo. E’ giusto che la Procura Europea possa dribblare le regole tra Stati comprimendo la certezza del diritto? D’altro canto profittare degli spazi investigativi è nella natura degli organi inquirenti, sicché proprio non si può fare una colpa all’EPPO di volersi rendere più performante.Il punto è che sarà la stessa esistenza di EPPO e dei problemi ad essa correlati (come quello del percorso del cavallo) a dover giocoforza determinare – a lungo andare – una maggior armonizzazione del penale europeo, come sin qui non è mai stato ritenuto politicamente opportuno dagli Stati Membri. Si tratta di una evoluzione che passerà, negli anni, sulla pelle dei cittadini europei che si troveranno a fronteggiare le storture di un sistema in progress e sulle capacità di cooperazione dei loro avvocati che dovranno provare a porvi rimedio. Avv. Irene Lepre Condividi: Articoli Recenti
Corso di Formazione su EPPO a Bruxelles – Foto
Corso EPPO Observatory a Bruxelles – Foto Corso di Formazione su EPPO “Procura Europea & La nuova figura dell’avvocato europeo” Il 29 e 30 Aprile 2024 si è svolta la seconda edizione del corso di formazione “EPPO | Procura Europea & La nuova figura dell’avvocato europeo”. Oltre 50 avvocati, professori e studenti si sono ritrovati a Bruxelles, per discutere del futuro delle indagini transfrontaliere. Corso di Formazione su Eppo – I partner Eppo Observatory ha avuto l’onore di organizzare questo corso di alta formazione con MasterLex, un’importantissima realtà italiana di formazione forense, e Camera di Commercio Belgo Italia. Insieme abbiamo curato le operazioni durante i mesi precedenti. Insieme a noi, in qualità di partners, ANF, lo Studio Legale Leone-Fell & C., AGIUS, ADU, Dogma SPA, e Lumsa. Rivivi gli highlights del corso – Photo Gallery Condividi: Articoli Recenti Contattaci
Pfizergate EPPO indaga su un affare da 20 miliardi di euro
Pfizergate EPPO indaga su un affare da 20 miliardi di euro Negli ultimi mesi gli investigatori della Procura europea hanno preso il posto dei procuratori belgi nelle indagini sulle accuse di illecito penale in relazione alle trattative sui vaccini per il Covid-19 tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla. L’accordo con Pfizer nel 2021 -negoziato da von der Leyen aveva sollevato non poche perplessità data l’enorme quantità di vaccini acquistati. Politico ha rivelato alla fine dello scorso anno che c’erano almeno 4 miliardi di euro di dosi sprecate. Da allora il contratto per il vaccino con Pfizer è stato rinegoziato. L’indagine – che è stata originariamente aperta dalle autorità giudiziarie belghe nella città di Liegi all’inizio del 2023 dopo una denuncia penale presentata dal lobbista locale Frédéric Baldan- riporta Politico, sono per “interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di Sms, corruzione e conflitto di interessi“. Successivamente si sono aggiunte altre due denunce dei governi ungherese e polacco. In New York Times, che per primo aveva rivelato la vicenda, ha avviato a sua volta una causa parallela contro la Commissione dopo che questa si era rifiutata di rivelare il contenuto dei messaggi in seguito ad una richiesta di accesso ai documenti. Questi nuovi sviluppi arrivano mentre von der Leyen cerca di ottenere un secondo mandato alla guida della Commissione Ue, che finora si è rifiutata di rivelare il contenuto degli sms e addirittura di confermarne (o smentirne) l’esistenza. Condividi: Articoli Recenti Contattaci
Nasce la Eppo Academy per creare investigatori specializzati in tutti gli Stati membri partecipanti
Nasce la Eppo Academy per creare investigatori specializzati in tutti gli Stati membri partecipanti Cosa è la Eppo Academy e a cosa serve Il 27 settembre 2023 nasce l’ “EPPO Academy”. Sarà la Guardia di Finanza a coordinare dal 2024 una prima serie di corsi, segnando così l’inizio del programma di formazione EPPO diretto a creare investigatori specializzati in tutti gli Stati membri partecipanti. Gli agenti delle forze dell’ordine selezionati dei 22 Stati membri partecipanti avranno l’opportunità di comprendere meglio come il loro lavoro confluisca in un’indagine transnazionale condotta dall’EPPO acquisendo una visione più approfondita dei mezzi esistenti per l’acquisizione e l’analisi delle prove e per l’individuazione dei crimini che ledono gli interessi finanziari dell’UE. Il Procuratore Capo Europeo, Laura Codruța Kävesi, e il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, hanno firmato ieri un accordo (Italia/Lussemburgo, 27 settembre 2023) – La Procura europea (EPPO) e la Guardia di Finanza italiana (Guardia di Finanza) hanno lanciato “EPPO Academy”, un programma di formazione su misura. Il Procuratore Capo Europeo, Laura Codruța Kävesi, e il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, hanno firmato ieri un accordo di lavoro in tal senso. Per fare la differenza in modo duraturo nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, la Procura europea ha bisogno di investigatori specializzati in tutti i 22 Stati membri. Eppo Academy per colmare la mancanza di esperienza nelle indagini sui crimini finanziari che colpiscono il bilancio dell’UE Attualmente, nell’Unione Europea, c’è una generale mancanza di esperienza nelle indagini sui crimini finanziari che colpiscono il bilancio dell’UE in particolare. L’obiettivo dell’Accademia EPPO è offrire a qualsiasi funzionario delle forze dell’ordine che lavori su casi EPPO l’opportunità di imparare dai migliori in qualsiasi campo pertinente alla competenza dell’EPPO. Concretamente, nel 2024, proporrà una prima serie di corsi di formazione sotto gli auspici della Guardia di Finanza, rinomata a livello mondiale. L’EPPO continuerà ad arricchire l’offerta di corsi di formazione nell’ambito dell’Accademia EPPO e sta esplorando ulteriori esigenze e possibilità con i partner pertinenti nell’UE e oltre. Condividi: Articoli Recenti